Assistenti sociali e GDPR: quando serve davvero il consenso
GDPR & Protezione dei Dati · Servizi Sociali

Assistenti sociali e GDPR: quando serve davvero il consenso (e quando no)

Il primo istinto è chiedere sempre una firma. Ma per la Pubblica Amministrazione il consenso è quasi sempre la base giuridica sbagliata — e capire perché è il primo passo per una gestione corretta dei dati nei servizi alla persona.

GDPR Servizi Sociali DPO Luglio 2025 · Lettura 5 min

Chi lavora nei servizi sociali maneggia ogni giorno informazioni delicatissime: condizioni economiche, situazioni familiari, dati sanitari, fragilità psicologiche. È comprensibile che il primo istinto, per mettersi "in regola" con la privacy, sia chiedere sempre una firma di consenso all'utente. Ma è un istinto sbagliato.

Il consenso non è la base giuridica giusta per la Pubblica Amministrazione

Il GDPR (art. 6) prevede diverse basi di liceità per il trattamento dei dati: consenso, contratto, obbligo legale, interesse vitale, compito di interesse pubblico, legittimo interesse. Quest'ultima non è mai disponibile per una PA nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

E il consenso, in un rapporto tra cittadino ed ente pubblico erogatore di un servizio essenziale, è strutturalmente debole: per essere valido deve essere "libero", ma un utente che dipende dal servizio sociale per un sussidio, un inserimento lavorativo o un supporto alla famiglia difficilmente è nella posizione di dire no. È un tema che il Garante Privacy richiama costantemente nei suoi provvedimenti verso gli enti pubblici.

La base corretta nella maggior parte dei casi è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, lett. e) collegato alle funzioni istituzionali dell'ente in materia di assistenza sociale.

Per i dati "particolari" serve qualcosa in più

I dati trattati dagli assistenti sociali sono spesso dati "particolari" ai sensi dell'art. 9 GDPR: condizioni di salute, situazioni socio-economiche che rivelano vulnerabilità, a volte origine etnica o convinzioni religiose. Qui il trattamento è vietato salvo eccezioni tassative.

Quella più pertinente per i servizi sociali è la lettera h), che copre le finalità di assistenza o cura sanitaria e sociale. Anche in questo caso il consenso resta un'opzione residuale, non la regola.

Il vero punto critico: chi è il Titolare del trattamento?

Molti Comuni gestiscono i servizi sociali non direttamente ma tramite Consorzi, Unioni di Comuni o cooperative convenzionate. In questi casi la domanda più urgente non è "serve il consenso?" ma "chi risponde dei dati?"

Il Consorzio agisce come titolare autonomo, contitolare insieme al Comune, o responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR? Da questa qualificazione dipendono contratti, nomine, misure di sicurezza e responsabilità in caso di violazione. È un profilo spesso trascurato, ma è proprio dove nascono i rischi concreti di data breach e sanzioni.

Caso reale (Garante Privacy, novembre 2022): il Comune di Torino è stato ammonito per aver inoltrato alla cooperativa datrice di lavoro di un'educatrice dei servizi sociali per disabili sensoriali l'email che lei aveva inviato al Comune per chiedere chiarimenti sul pagamento delle ore durante la pandemia. Il Garante ha rilevato la violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR: non esisteva una base giuridica per comunicare quei dati al soggetto terzo. Il Comune, gestendo il servizio tramite cooperative accreditate, aveva confuso il rapporto contrattuale con i fornitori con un titolo per condividere le comunicazioni degli operatori.

Leggi il provvedimento sul sito del Garante →

Il GDPR non basta: c'è anche il segreto professionale

Gli assistenti sociali sono vincolati anche dal proprio Codice Deontologico (CNOAS), che impone un dovere di riservatezza e segreto professionale autonomo rispetto al GDPR. Le due discipline si sommano: rispettare il regolamento privacy non esonera dal rispetto delle regole deontologiche della professione, e viceversa.


Una checklist minima per gli Enti
  • Verificare che le basi giuridiche dei trattamenti (comuni e particolari) siano documentate nel registro dei trattamenti, senza appoggiarsi al consenso come default.
  • Chiarire per iscritto il ruolo di eventuali Consorzi o soggetti esterni che gestiscono i servizi sociali (titolare, contitolare o responsabile ex art. 28 GDPR).
  • Formare il personale sulla distinzione tra obblighi GDPR e obblighi deontologici della professione.
  • Rivedere le informative fornite agli utenti, assicurandosi che coprano davvero tutte le finalità di trattamento.
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