Accessibilità digitale 2026: cosa cambia e perché il 23 settembre non è una scadenza come le altre

Ogni anno, entro il 23 settembre, le Pubbliche Amministrazioni e i grandi soggetti privati sono tenuti a pubblicare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità per ciascun sito web e applicazione mobile di cui sono titolari. Fin qui, nulla di nuovo: l'obbligo esiste dal 2019.

Ma il 2026 è un anno diverso. Tra marzo e maggio AgID ha adottato le Linee Guida sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'European Accessibility Act e un nuovo Regolamento su accertamenti e sanzioni, attivando al contempo una piattaforma che consente a chiunque — un cittadino, un'associazione, persino un concorrente — di segnalare un servizio digitale non accessibile. La vigilanza non parte più solo dall'iniziativa d'ufficio dell'Agenzia: parte dal basso, in qualsiasi momento.

Arrivare al 23 settembre 2026 con una dichiarazione mancante, scaduta o non veritiera non è più un rischio teorico. È un rischio concreto e azionabile da terzi.

Che cos'è la dichiarazione di accessibilità

La dichiarazione di accessibilità è il documento con cui il soggetto erogatore rende pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e app mobile di cui è titolare. Deve indicare:

  • lo stato di conformità ai requisiti di accessibilità (Conforme, Parzialmente conforme, Non conforme), determinato secondo la norma armonizzata EN 301 549 e le WCAG 2.1 livello AA;
  • i contenuti, le sezioni e le funzioni non accessibili, in caso di conformità parziale o totale non conformità;
  • il meccanismo di feedback e i recapiti con cui gli utenti possono segnalare problemi di accessibilità;
  • la procedura di attuazione presso il Difensore civico per il digitale, qualora la segnalazione non riceva risposta adeguata.

Ogni dichiarazione ha validità annuale: dal 24 settembre dell'anno corrente al 23 settembre dell'anno successivo. La mancata pubblicazione costituisce inadempimento normativo, con le responsabilità previste dall'art. 9 della Legge n. 4/2004 (la "Legge Stanca") — per i dirigenti pubblici, anche sotto il profilo dirigenziale e disciplinare.

Chi è obbligato

I soggetti tenuti alla dichiarazione entro il 23 settembre sono quelli individuati dall'art. 3 della Legge 4/2004:

  • tutte le Pubbliche Amministrazioni (comuni, scuole, aziende sanitarie, enti pubblici, società a controllo pubblico), indipendentemente dalla dimensione;
  • i soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app mobili con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni (obbligo introdotto dal DL 76/2020, il "Decreto Semplificazioni").

Attenzione però a una distinzione diventata cruciale nel 2026: gli operatori privati che rientrano nel perimetro dell'European Accessibility Act (D.Lgs. 82/2022) — e-commerce, servizi bancari, e-book, trasporti, comunicazioni elettroniche — dal 28 giugno 2025 non seguono più il regime della Legge Stanca, ma devono predisporre le "informazioni sull'accessibilità" conformi all'Allegato IV del decreto, documentando come i requisiti sono soddisfatti e motivando le eventuali eccezioni per onere sproporzionato. Sono esentate solo le microimprese.

Il primo passo, quindi, è capire in quale regime ricade la propria organizzazione: gli obblighi documentali e le procedure sono diversi, e sbagliare perimetro significa preparare la documentazione sbagliata.

Come si adempie: il Form AgID e il ruolo del RTD

Per le Pubbliche Amministrazioni la dichiarazione si redige e pubblica esclusivamente tramite l'applicazione online form.agid.gov.it. Nessun PDF "fatto in casa" caricato sul sito è conforme: solo la compilazione del modello online AgID garantisce la conformità al modello previsto dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.

L'accesso al Form è riservato al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), la cui email istituzionale deve essere correttamente registrata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Senza RTD nominato e censito su IPA, l'ente non può materialmente adempiere. Novità di marzo 2026: AgID ha aggiornato il Form introducendo i profili Delegato e Amministratore, che consentono al RTD di delegare operativamente la compilazione.

Una volta completata la dichiarazione, il sistema genera un link univoco da esporre nel footer del sito web (con etichetta "Dichiarazione di accessibilità") o nella sezione dedicata dello store per le app.

I soggetti privati soggetti alla Legge Stanca utilizzano invece il modello dell'Allegato 1 alle Linee Guida AgID, pubblicandolo come pagina HTML o PDF accessibile sul proprio sito.

Prima di dichiarare, occorre verificare: AgID mette a disposizione il Modello di autovalutazione (Allegato 2 delle Linee Guida) per determinare lo stato di conformità. Un'analisi superficiale o "di comodo" espone a responsabilità: la dichiarazione è un atto di cui l'ente risponde.

Le novità 2026: dalla dichiarazione al controllo diffuso

Tre provvedimenti hanno cambiato il quadro nel giro di pochi mesi:

1. Le Linee Guida sull'accessibilità dei servizi (Determinazione AgID n. 38 del 4 marzo 2026). Attuano l'art. 21 del D.Lgs. 82/2022 e traducono l'EAA in requisiti concreti: standard di riferimento EN 301 549 (v. 3.2.1), WCAG 2.1 livello AA come soglia minima obbligatoria (WCAG 2.2 raccomandate), secondo i quattro principi POUR — contenuti Percepibili, Utilizzabili, Comprensibili, Robusti. Le Linee Guida introducono anche obblighi documentali rilevanti: le attestazioni e i documenti correlati alla verifica di accessibilità devono essere sottoscritti digitalmente con marcatura temporale.

2. Il Regolamento su accertamenti e sanzioni (Determinazione AgID n. 84/2026, in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2026). Unifica in un'unica disciplina le verifiche relative alla Legge Stanca e al D.Lgs. 82/2022: controlli documentali, attività ispettive, modalità di contestazione delle irregolarità e procedimento sanzionatorio. Le sanzioni scattano solo dopo il mancato adeguamento nei termini assegnati, ma la direzione è chiara — agli Accessibility Days 2026 il Direttore AgID ha definito questo "l'anno dei controlli".

3. La piattaforma dei reclami. Attiva da marzo 2026, consente a chiunque di segnalare un servizio digitale non conforme, con autenticazione SPID o CIE. La preistruttoria è affidata al Difensore civico per il digitale. Il meccanismo ricorda i reclami al Garante privacy: il controllo può partire da un utente insoddisfatto in qualsiasi momento, e aspettare di "essere scoperti" non è più una strategia sostenibile.

Checklist operativa per arrivare pronti al 23 settembre

  1. Verificare il perimetro normativo: Legge Stanca (PA e privati sopra i 500 milioni) o EAA (operatori economici D.Lgs. 82/2022)?
  2. Controllare RTD e IPA: il Responsabile per la Transizione al Digitale è nominato e la sua email è censita correttamente su IndicePA?
  3. Censire tutti i siti e le app: la dichiarazione va presentata per ciascun sito web e applicazione mobile di cui l'ente è titolare — inclusi portali tematici, siti di eventi, app di servizi.
  4. Eseguire la verifica di accessibilità: autovalutazione secondo l'Allegato 2 delle Linee Guida, con eventuale metodologia a campione documentata in una relazione di valutazione.
  5. Attivare il meccanismo di feedback: un canale funzionante per le segnalazioni degli utenti, da gestire entro 30 giorni.
  6. Compilare e pubblicare la dichiarazione tramite Form AgID entro il 23 settembre, esponendo il link nel footer.
  7. Non dimenticare gli obiettivi di accessibilità: per le PA restano l'adempimento annuale del 31 marzo, sempre tramite Form AgID.
  8. Pianificare la remediation: la dichiarazione fotografa lo stato reale; i contenuti non accessibili dichiarati vanno accompagnati da un percorso credibile di adeguamento.

Non un adempimento, ma un diritto

Vale la pena ricordarlo: dietro la scadenza del 23 settembre non c'è un capriccio burocratico, ma il diritto di milioni di persone — in Europa circa 87 milioni con disabilità — ad accedere ai servizi digitali in modo autonomo. Per un ente pubblico, un sito accessibile è la condizione minima perché i servizi online siano davvero per tutti. E per chi eroga servizi, accessibilità significa anche qualità tecnica, migliore posizionamento sui motori di ricerca e nessun utente lasciato fuori dalla porta.

Il 2026 segna il passaggio dell'accessibilità digitale dalla carta alla prassi: regole tecniche definite, controlli strutturati, segnalazioni alla portata di chiunque. Chi arriva al 23 settembre preparato trasforma un obbligo in un'occasione. Chi arriva impreparato, quest'anno, rischia davvero.


Fonti ufficiali

  • AgID — Dichiarazione di accessibilità: https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/dichiarazione-accessibilita
  • AgID — Obiettivi di accessibilità: https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita
  • AgID — Linee Guida sull'accessibilità dei servizi (EAA, Det. 38/2026): https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2026-03/Linee_Guida_accessibilit%C3%A0_dei_servizi_(EAA).pdf
  • AgID — Notizia sulla scadenza del 23 settembre: https://www.agid.gov.it/it/notizie/dichiarazione-di-accessibilita-ce-tempo-fino-al-23-settembre-la-pubblicazione
  • Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (Docs Italia): https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/dichiarazione-accessibilita-e-pubblicazione-obiettivi-accessibilita.html
  • Form AgID: https://form.agid.gov.it

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