Dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali: cosa pubblicare | Guida 2026

D.Lgs. 33/2013 · Amministrazione Trasparente · Enti Locali

Dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali: cosa pubblicare davvero su Amministrazione Trasparente

Guida pratica aggiornata alla Delibera ANAC 497/2025 e agli schemi di pubblicazione 2026. Con la tabella degli obblighi per fascia di Comune, la scheda su cosa oscurare e la posizione del Garante sulla minimizzazione.

D.Lgs. 33/2013 Trasparenza Enti Locali DPO di Marco La Diega · · Lettura 7 min
"Va bene l'ente di cristallo, ma i suoi abitanti devono rimanere vestiti."

L'immagine è precisa. La trasparenza amministrativa è un valore irrinunciabile (i cittadini hanno il diritto di sapere chi li governa e come si arricchisce o meno chi esercita un mandato elettivo). Ma questo principio non può trasformarsi in una vetrina che espone ogni dettaglio della vita privata di chi ricopre una carica. Il consigliere comunale non ha rinunciato a tutti i propri diritti fondamentali accettando l'incarico.

Trovare questo equilibrio è esattamente il compito che la normativa (se letta correttamente) affida agli enti locali. E le segreterie comunali che ogni anno gestiscono le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente sanno bene quanto spesso questo equilibrio sia difficile da trovare senza una guida pratica.

1. La norma di riferimento: art. 14 D.Lgs. 33/2013

Gli obblighi di pubblicazione per gli amministratori comunali sono disciplinati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (il Decreto Trasparenza), modificato dal D.Lgs. 97/2016. La norma si applica al Sindaco, ai consiglieri comunali e agli assessori (se esterni al consiglio).

Per tutti questi soggetti gli obblighi riguardano le seguenti categorie di dati e documenti:

a) Atto di nomina o proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

b) Curriculum vitae

c) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

d) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

f) Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi della L. 441/1982 (solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti)

2. La soglia dei 15.000 abitanti: la distinzione che fa la differenza

È il punto che genera più errori nelle segreterie comunali. La Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 ha chiarito definitivamente la distinzione: tutti i Comuni sono tenuti alla pubblicazione degli obblighi di cui alle lettere da a) ad e), indipendentemente dalla dimensione demografica. L'obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali (lettera f) si applica invece solo ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La stessa regola vale per le forme associative di enti locali: Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti sono tenute anche alla pubblicazione della lettera f).

Obblighi di pubblicazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 a confronto tra Comuni sotto e sopra i 15.000 abitanti
Obbligo di pubblicazioneNormaComuni < 15.000 ab.Comuni > 15.000 ab.
Atto di nomina / proclamazioneArt. 14, co. 1, lett. a) Sì Sì
Curriculum vitaeArt. 14, co. 1, lett. b) Sì Sì
Compensi e rimborsi missioniArt. 14, co. 1, lett. c) Sì Sì
Altre cariche e relativi compensiArt. 14, co. 1, lett. d) Sì Sì
Incarichi con oneri a carico della PAArt. 14, co. 1, lett. e) Sì Sì
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali (L. 441/1982)Art. 14, co. 1, lett. f) No Sì

Fonte: art. 14, co. 1, D.Lgs. 33/2013 · Delibera ANAC n. 241/2017 · FAQ ANAC su anticorruzione.it

Attenzione al conteggio degli abitanti: la soglia si calcola sulla popolazione risultante dall'ultimo censimento disponibile al momento dell'assunzione dell'incarico. Per le forme associative, si somma la popolazione dei Comuni aderenti. In caso di dubbio, è il PTPCT dell'ente a dover chiarire il criterio adottato.

3. La novità: gli schemi ANAC della Delibera 497 del 3 dicembre 2025

Nel dicembre 2025 ANAC ha approvato la Delibera n. 497, con cui ha adottato cinque schemi di pubblicazione standardizzati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 33/2013. Tra questi, lo schema relativo ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (la categoria che comprende i consiglieri comunali).

La delibera non introduce nuovi obblighi di legge, ma fornisce un modello strutturato che orienta l'applicazione concreta dell'art. 14. Gli schemi sono adottabili su base volontaria durante il periodo di sperimentazione di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma rappresentano oggi il riferimento istituzionale più aggiornato disponibile per chi gestisce la sezione Amministrazione Trasparente.

Collegamento con la Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT): ANAC ha indicato che gli schemi potranno essere utilizzati come base per l'implementazione della PUT, nel rispetto della normativa sui dati personali. Chi adotta gli schemi oggi si posiziona già correttamente per la transizione alla piattaforma digitale centralizzata.

4. Cosa dice il Garante: pubblicare sì, ma con il bisturi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito fin dalle prime Linee guida emanate contestualmente al D.Lgs. 33/2013 (provvedimento del 15 maggio 2014) che la trasparenza non significa pubblicare tutto. Il principio di minimizzazione impone che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Con riferimento esplicito alla dichiarazione dei redditi degli organi di indirizzo politico, il Garante ha stabilito che risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi previo oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile.

La posizione è confermata anche da Santo Fabiano (FAQ n. 18, santofabiano.it), che richiama le stesse Linee guida e precisa che l'oscuramento spetta o all'interessato stesso o al soggetto tenuto alla pubblicazione, qualora il primo non vi abbia provveduto.

In pratica: il consigliere presenta la propria dichiarazione dei redditi all'ente, e l'ufficio competente (prima di pubblicarla) ha il dovere di verificare che i dati non pertinenti siano stati oscurati. Pubblicare il documento così com'è, con tutti i campi compilati, è quasi sempre un errore.

5. La scheda operativa: cosa pubblicare e cosa oscurare

Percorso nel sito istituzionale

Amministrazione Trasparente → Organizzazione → Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo
Dichiarazione dei redditi (art. 14, co. 1, lett. f) per i Comuni > 15.000 ab.

Si pubblica

  • Dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) nella parte concernente la situazione patrimoniale complessiva
  • Diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri (tipologia del bene: terreno o fabbricato)
  • Partecipazioni azionarie e quote di società
  • Titolarità di imprese
  • Dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se hanno espresso il consenso
  • Variazioni patrimoniali intervenute nell'anno
  • Tutti i compensi derivanti dalla carica

Non si pubblica / va oscurato

  • Codice fiscale del consigliere (dato eccedente, rischio furto d'identità)
  • Stato civile
  • Firma / sottoscrizione autografa
  • Spese mediche e farmaceutiche (dati sensibili sulla salute)
  • Erogazioni liberali a enti religiosi o del terzo settore (dati da cui si possono desumere convinzioni religiose)
  • Indirizzo di residenza
  • Dati di coniuge e parenti in caso di mancato consenso (l'ente pubblica solo l'atto che attesta il diniego)
Nota sul consenso dei familiari: nel caso in cui il titolare dell'incarico politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione dei dati di coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, l'ente non pubblica le relative dichiarazioni ma è comunque obbligato a pubblicare l'atto da cui risulta il diniego. Il nominativo del familiare che non ha prestato il consenso non viene reso noto.

6. Il nodo tecnico: scansioni, oscuramenti e documenti non accessibili

C'è poi una difficoltà operativa che chi supporta tecnicamente gli enti (e i loro RTD) riscontra di continuo. Il flusso tipico è questo: il consigliere invia all'ufficio una copia per immagine (una scansione) della dichiarazione dei redditi integrale, spesso senza sapere cosa andrebbe oscurato. L'ufficio interviene allora direttamente sull'immagine, coprendo i dati eccedenti e producendo una seconda copia per immagine, che viene pubblicata.

Perché la scansione oscurata non basta

Il risultato rispetta (forse) la minimizzazione, ma viola un altro requisito fondamentale: l'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 impone che documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabile, e la normativa sull'accessibilità (L. 4/2004 e Linee guida AgID) richiede contenuti fruibili anche dalle tecnologie assistive. Una scansione oscurata non è nulla di tutto questo: il testo non è selezionabile, non è leggibile dagli screen reader, non è indicizzabile né riutilizzabile.

A ciò si aggiunge un rischio spesso sottovalutato: gli oscuramenti "grafici" applicati a un PDF (rettangoli neri sovrapposti al testo) possono essere rimossi se il livello sottostante contiene ancora il dato, con conseguente violazione di dati personali.

La soluzione: il modulo strutturato con campi obbligatori

La soluzione che raccomandiamo è di rovesciare il flusso: invece di pubblicare la dichiarazione scansionata e "ripulita", l'ente predispone un modulo strutturato con campi obbligatori, che riproduce esattamente le informazioni richieste dalla L. 441/1982 (diritti reali su immobili e mobili registrati, partecipazioni, titolarità di imprese, variazioni patrimoniali). Il consigliere compila solo ciò che va pubblicato; il documento generato nasce testuale, accessibile e indicizzabile. La copia integrale della dichiarazione dei redditi e gli altri certificati restano invece riservati nel fascicolo del consigliere, a disposizione degli organi di controllo.

Perché il modulo strutturato conviene: elimina alla radice gli errori di oscuramento (nulla di eccedente entra nel documento pubblicato), garantisce il formato aperto e l'accessibilità richiesti dall'art. 7, uniforma le pubblicazioni di tutti i consiglieri e si allinea naturalmente agli schemi standardizzati della Delibera ANAC 497/2025, pensati proprio per dati strutturati e per la futura Piattaforma Unica della Trasparenza.

7. Tempi di pubblicazione e conservazione

L'art. 14 disciplina in modo puntuale anche i termini temporali, che assumono rilievo anche sotto il profilo della protezione dei dati personali:

Scadenze operative

  • Entro 3 mesi dalla elezione o nomina: pubblicazione dei dati di cui alle lett. da a) ad e) e, per i Comuni sopra soglia, della prima dichiarazione patrimoniale.
  • Annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (il 730 scade il 30 settembre per lavoratori dipendenti, il modello Redditi il 30 novembre): aggiornamento della dichiarazione.
  • Per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato: i dati delle lett. da a) ad e) rimangono online. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali (lett. f) vengono invece rimosse alla cessazione dell'incarico, restando accessibili solo via accesso civico.
  • Entro 3 mesi dalla cessazione: il soggetto cessato deve depositare la dichiarazione di variazione patrimoniale relativa all'anno di cessazione e copia dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi.

8. Cosa succede se non si pubblica (o si pubblica in modo incompleto)

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, l'ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati. Il provvedimento sanzionatorio viene pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

Due precisazioni importanti che spesso sfuggono:

La gratuità della carica non esonera dall'obbligo. Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che la carica sia attribuita o svolta a titolo gratuito. La deroga alla gratuità è prevista solo per gli incarichi o cariche di amministrazione che non siano espressione di rappresentanza politica (non per i consiglieri comunali eletti).
ANAC pubblica i nomi di chi non ha adempiuto. Ai sensi dell'art. 45, co. 4, del D.Lgs. 33/2013, l'Autorità controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. Il nominativo rimane nell'elenco per cinque anni, salvo intervenuta consegna delle dichiarazioni.

9. Attenzione: i controlli OIV 2026 sono in corso

Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026. L'Autorità ha comunicato le indicazioni agli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) per lo svolgimento dell'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009. I controlli sulla sezione Amministrazione Trasparente sono in corso nel 2026. Chi non è in regola con gli obblighi dell'art. 14 (anche solo per dati mancanti o documenti non aggiornati) può essere oggetto di rilievo formale con obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito dell'ente.

10. Una distinzione necessaria: consiglieri comunali e dirigenti non sono la stessa cosa

L'articolo fin qui ha trattato esclusivamente i consiglieri comunali, i sindaci e gli assessori (soggetti che ricoprono incarichi politici di natura elettiva). Per questa categoria gli obblighi dell'art. 14 si applicano integralmente.

La situazione è molto diversa per i dirigenti e i responsabili di servizio. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 e del successivo intervento normativo, gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (lett. f) per i dirigenti sono attualmente sospesi in attesa di un regolamento attuativo che non è ancora stato emanato. Come chiarito da Santo Fabiano (FAQ n. 15) e confermato dalla delibera ANAC 497/2025, per i dirigenti vige l'obbligo di comunicazione interna dei dati all'Amministrazione, ma non quello di pubblicazione esterna sul sito istituzionale.

Confondere le due categorie (applicando ai consiglieri il regime sospeso previsto per i dirigenti, o viceversa) è uno degli errori più frequenti nelle verifiche OIV.


Checklist di verifica per la segreteria comunale

  • Verificare la popolazione del Comune (censimento) per determinare se l'obbligo della lettera f) si applica.
  • Controllare che i dati delle lett. a)–e) siano pubblicati per tutti i consiglieri entro 3 mesi dall'insediamento.
  • Per i Comuni sopra soglia: richiedere ai consiglieri la dichiarazione dei redditi e verificare che i dati non pertinenti siano stati oscurati prima della pubblicazione (codice fiscale, stato civile, dati sensibili).
  • Acquisire la dichiarazione di consenso o di diniego di coniuge e parenti entro il secondo grado; pubblicare il diniego in forma anonima.
  • Aggiornare annualmente le dichiarazioni reddituali entro un mese dalla scadenza della presentazione.
  • Verificare che i dati dei consiglieri cessati siano rimasti online per i 3 anni previsti e che le dichiarazioni patrimoniali siano state rimosse alla cessazione.
  • Predisporre un modulo strutturato con campi obbligatori per i dati patrimoniali da pubblicare, evitando le scansioni oscurate: il documento pubblicato deve essere accessibile, indicizzabile e in formato aperto (art. 7 D.Lgs. 33/2013). La dichiarazione integrale resta riservata nel fascicolo del consigliere.
  • Consultare gli schemi di pubblicazione approvati con Delibera ANAC n. 497/2025 come riferimento per la struttura della sottosezione.
  • Non confondere gli obblighi dei consiglieri (lett. f applicabile) con quelli dei dirigenti (lett. f sospesa).

Marco La Diega

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